Il decreto del Mipaaf del 23 luglio cita la “canapa sativa infiorescenza” ad uso estrattivo, tra le piante officinali.
Da molto tempo il settore della canapa chiedeva un miglioramento della legislazione in merito alla cannabis light, e già nel 2018, un segnale in tal senso, era arrivato dalla commissione agricoltura.
Con il Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2020, il ministero dell’Agricoltura ha menzionato (includendola) la “canapa sativa infiorescenza” destinata ad usi estrattivi, tra le piante officinali.
In questo senso, già la famosa legge 242 prevedeva l’impiego della canapa industriale (inserita nell’elenco delle varietà certificate e con THC inferiore allo 0,2%), senza però specificare la possibilità di utilizzarne le infiorescenze, lasciando pertanto la questione aperta. In questa situazione indefinita il rischio evidente era che la sentenza della Cassazione (Che ha proibito l’uso di foglie e fiori) potesse inibire l’uso delle infiorescenze per scopi commerciali.
Modificando le destinazioni d’uso della canapa nella legge 242 si rendono lecite anche le infiorescenze.
Questa norma da quindi un messaggio chiaro rispetto alla possibilità di utilizzare tutte le parti della pianta di canapa. Come? Modificando l’elenco delle destinazioni d’uso della legge 242, la nuova norma fai in modo che queste ultime siano escluse da ciò che la sentenza della Cassazione ha decretato essere illegale: soltanto la canapa destinata agli usi previsti della 242 Non può essere considerata illegittima in ambito di trasformazione e commercio.
La norma disciplina così, per le imprese agricole, la possibilità di lavorare e trasformare anche le infiorescenze di cannabis light per usi officinali, questo darà la possibilità agli agricoltori non solo di raccogliere e conservare, ma anche di trasformare fiori e foglie delle piante.
Di contro il “rischio” in questo senso potrebbe essere, il limite derivato proprio dalla competenza riservata alle imprese agricole.
La normativa sembrerebbe infatti riservare a loro la possibilità di trasformare i prodotti in estratti, d’altra parte la menzione di piante officinali darebbe un’esclusiva alle erboristerie, per la vendita diretta.
In questo senso la problematica relativa alla vendita di infiorescenze da parte di piccole aziende rimane aperta, l’aver incentrato la norma sugli estratti officinali, lascia quindi un margine di incertezza rispetto alle infiorescenze commercializzate nei negozi, quelli specializzati in prodotti a base di CBD.
Quindi le infiorescenze non sono stupefacenti!
Non ostante questi dettagli, la norma sembrerebbe stabilire inoltre, una cosa molto più importante, cioè che le infiorescenze di canapa (a basso tenore di THC) non rientrino tra le sostanze stupefacenti: “Da ciò discende una fondamentale considerazione: il Ministero ha inserito le infiorescenze di canapa tra le piante officinali per le sue note proprietà ritenendo – evidentemente – come essa non costituisca una sostanza stupefacente.” (leggi tutto il commento dello Studio Legale Bulleri)