La vendita di ‘cannabis light’ e’ lecita, come lecito – e non possono essere sottoposti a sequestri preventivi – è l’uso dei prodotti realizzati con essa e messi in commercio. La linea dettata dalla sesta sezione penale della Cassazione è chiara: la vendita di marijuana legale è lecita, come è lecito mettere in vendita i prodotti realizzati con essa, e non possono essere disposti sequestri preventivi a riguardo.
I giudici hanno così fatto valere la famosa legge 242 del 2016: la coltivazione delle varietà di canapa nella lista ufficiale non è reato e “viene consentita senza necessità di autorizzazione”, il coltivatore ha solo l’obbligo di “conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto”. Nessuna responsabilità è prevista per l’agricoltore fino a 0,6% di THC e il sequestro o la distruzione delle coltivazioni possono essere disposti solo al superamento di questo limite.
Inoltre secondo la Cassazione, “risulta del tutto ovvio” che sia consentita la vendita per i prodotti della canapa oggetto del sostegno e della promozione, espressamente contemplati dalla legge.
Con la sentenza la Cassazione afferma in definitiva che dalla legittimità della coltivazione della cannabis, deriva la legittimità dei prodotti della stessa cannabis. “La commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi”.
“La fissazione del limite dello 0,6% di Thc rappresenta l’esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e le conseguenze della commercializzazione dei prodotto delle coltivazioni”.
Un eventuale rivenditore che possa documentare la regolarità della provenienza della canapa messa in vendita non può essere perseguito. Un sequestro può essere giustificato solo se emergono evidenze che mettano in discussione la veridicità dei dati forniti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato.
“La posizione di chi sia trovato dagli organi di polizia in possesso di sostanza che risulti provenire dalla commercializzazione di prodotti delle coltivazioni previste dalla legge n.242/2016 e’ quella di un soggetto che fruisce liberamente di un bene lecito” e non vi è un automatismo per cui dal superamento dello 0,6% di Thc “derivi immediatamente una rilevanza penale della condotta”…
Liberamente tratto da RaiNews
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